LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 2-10-1998
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DISCIPLINA GENERALE DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E
LOCALE

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
N. 124
del 6 ottobre 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52  

 

Riferimenti Normativi PASSIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 25 del 1999 Articolo 1

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 3 del 1999 Articolo 168

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 20 del 2000 Articolo 5

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale EMILIA-ROMAGNA Numero 1 del 2002

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
LA SEGUENTE LEGGE:

TITOLO IV
INTERVENTI PER IL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE,
LA MOBILITA' URBANA E L'INTERMODALITA'

ARTICOLO 30

 

Azioni
1.  Gli obiettivi dell'art. 29 sono perseguiti attraverso
lo  sviluppo prioritario delle seguenti azioni nel  campo
delle  infrastrutture,  dei  sistemi  tecnologici  e  dei
mezzi di trasporto:
a)  la  realizzazione  di percorsi ciclabili  e  pedonali
protetti,   di  zone  a  traffico  limitato  e  velocità 
controllata;
b)  l'incremento della capacità  delle reti di  trasporto
pubblico  regionale  e  locale  e  della  quantità    dei
servizi  resi, con particolare riferimento  ai  trasporti
in sede propria;
c)  la  disciplina  della  domanda  di  mobilità   e,  in
particolare,  il  controllo e la  regolamentazione  degli
accessi;
d)    una    migliore   organizzazione   qualitativa    e
quantitativa  dell'offerta  mediante  interventi  tesi  a
ottimizzare   l'uso  delle  infrastrutture  esistenti   e
l'intermodalità ;
e)  la  realizzazione  e gestione  di  aree  informatiche
integrate  per  la  pianificazione e  la  produzione  dei
servizi, l'informazione e l'assistenza dell'utenza;
f)  il  controllo  degli effetti esterni  del  trasporto,
quali  inquinamento  atmosferico, inquinamento  acustico,
impatto sul patrimonio edilizio e paesaggistico;
g)    l'eliminazione   o   riduzione    delle    barriere
architettoniche e lo sviluppo di iniziative di  trasporto
per i portatori di handicap;
h)  la  riorganizzazione  della  sosta  e  dei  parcheggi
funzionali    al    riassetto    e    al    miglioramento
dell'accessibilità  alle aree urbane;
i)  la  predisposizione  di  sistemi  telematici  per  la
erogazione  di servizi capaci di ridurre la quantità   di
spostamenti;
l)  l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla
emissione inquinante;
m)    l'innovazione   tecnologica   nel   governo   della
mobilità ;
n)  il  controllo dei limiti di velocità  e del  rispetto
delle  norme della circolazione, nonchè  il miglioramento
dei  sistemi  di prevenzione, segnalazione e soccorso  ai
fini della sicurezza stradale.
2.   Il  coordinamento  delle  azioni  avviene,  in   via
prioritaria, attraverso gli accordi di programma  di  cui
all'art.  12  e, inoltre, attraverso specifici  programmi
regionali di intervento.

 

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