LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 2-10-1998
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Indice:
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IL CONSIGLIO
REGIONALE HA APPROVATO |
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TITOLO IV
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Azioni
1. Gli obiettivi dell'art. 29 sono perseguiti attraverso
lo sviluppo prioritario delle seguenti azioni nel campo
delle infrastrutture, dei sistemi tecnologici e dei
mezzi di trasporto:
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali
protetti, di zone a traffico limitato e velocità
controllata;
b) l'incremento della capacità delle reti di trasporto
pubblico regionale e locale e della quantità dei
servizi resi, con particolare riferimento ai trasporti
in sede propria;
c) la disciplina della domanda di mobilità e, in
particolare, il controllo e la regolamentazione degli
accessi;
d) una migliore organizzazione qualitativa e
quantitativa dell'offerta mediante interventi tesi a
ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti e
l'intermodalità ;
e) la realizzazione e gestione di aree informatiche
integrate per la pianificazione e la produzione dei
servizi, l'informazione e l'assistenza dell'utenza;
f) il controllo degli effetti esterni del trasporto,
quali inquinamento atmosferico, inquinamento acustico,
impatto sul patrimonio edilizio e paesaggistico;
g) l'eliminazione o riduzione delle barriere
architettoniche e lo sviluppo di iniziative di trasporto
per i portatori di handicap;
h) la riorganizzazione della sosta e dei parcheggi
funzionali al riassetto e al miglioramento
dell'accessibilità alle aree urbane;
i) la predisposizione di sistemi telematici per la
erogazione di servizi capaci di ridurre la quantità di
spostamenti;
l) l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla
emissione inquinante;
m) l'innovazione tecnologica nel governo della
mobilità ;
n) il controllo dei limiti di velocità e del rispetto
delle norme della circolazione, nonchè il miglioramento
dei sistemi di prevenzione, segnalazione e soccorso ai
fini della sicurezza stradale.
2. Il coordinamento delle azioni avviene, in via
prioritaria, attraverso gli accordi di programma di cui
all'art. 12 e, inoltre, attraverso specifici programmi
regionali di intervento.
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